LEGGE REGIONALE 06 novembre 2019, n. 22
NUOVE NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 1998 E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
N. 2 DEL 2003,
N. 29 DEL 2004 E
N. 4 DEL 2008
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 27 dicembre 2022, n. 23
CAPO I
Principi
Art. 1
Principi generali
1.
La Regione Emilia-Romagna assicura condizioni di qualità, sicurezza, equità e trasparenza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, garantendo coerenza rispetto ai bisogni di salute della collettività.
2.
Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 1, la presente legge:
a)
delinea un modello integrato di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che erogano prestazioni sanitarie e definisce ruoli e funzioni di comuni, aziende sanitarie e Regione;
b)
individua le strutture e le funzioni regionali competenti in materia di autorizzazione ed accreditamento garantendo l’integrazione di tali istituti;
c)
definisce strumenti e modalità di verifica delle strutture sanitarie e la vigilanza ed il controllo sul possesso e mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento;
d)
prevede garanzie di omogeneità e semplificazione amministrativa;
e)
individua le responsabilità dei soggetti sanitari pubblici e privati in materia di autorizzazione ed accreditamento;
f)
determina le modalità di selezione delle strutture e di instaurazione dei rapporti contrattuali da parte degli enti del Servizio sanitario regionale;
g)
promuove la qualità dei servizi erogati, anche mediante la qualificazione, la valorizzazione dell’esperienza e delle competenze del personale e la continuità della presa in carico, attivando processi di continuo miglioramento e di omogeneizzazione delle strutture accreditate pubbliche e private.