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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 25

RATIFICA INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE E ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 7 MARZO 1995

BOLLETTINO UFFICIALE n. 394 del 29 novembre 2019

Riferimenti attivi - norma che modifica:

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Efficacia dell'Intesa
Art. 3 - Abrogazioni
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Le funzioni amministrative già esercitate mediante l’Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, concordata ai sensi degli articoli 8 Sito esterno e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 Sito esterno), tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolata dalle leggi n. 11 del 1995 della Regione Emilia-Romagna, n. 6 del 2012 della Regione Lombardia, n. 23 del 1997 della Regione Veneto e n. 28 del 1995 della Regione Piemonte; ed approvata con delibera di Consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1094 del 1999, sono modificate e disciplinate da una nuova Intesa interregionale, ratificata, in conformità all'articolo 25, comma 1, all’articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, con la presente legge.
Art. 2
Efficacia dell'Intesa
1. L’Intesa di cui all’articolo 1, debitamente sottoscritta e allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell’Intesa stessa, attivate tra la data della sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica di cui al comma 1.
Art. 3
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica di cui all’articolo 2, è abrogata la legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 recante “Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9” , e cessa di avere efficacia la conseguente convenzione, approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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