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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 28

MISURE REGIONALI PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA SOLUZIONE DEI FENOMENI DI SOVRAINDEBITAMENTO.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 397 del 29 novembre 2019

Art. 5
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
b) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
c) iniziative degli enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento;
d) iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento.

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