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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 28

MISURE REGIONALI PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA SOLUZIONE DEI FENOMENI DI SOVRAINDEBITAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7

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Argomenti:
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INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 Accordi con organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Emilia-Romagna
Art. 3 - Interventi di promozione e supporto
Art. 3 bis - Disposizioni finanziarie
Art. 4 - Programmazione
Art. 5 - Clausola valutativa
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
Art. 1

(aggiunta lett. d bis) comma 2 e sostituito comma 4 da art. 6 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna persegue l’obiettivo di prevenire, contrastare e definire soluzioni alle crisi da sovraindebitamento.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e realizza azioni dirette a:
a) sostenere campagne d’informazione e sensibilizzazione, nonché specifici corsi di formazione, sull’uso responsabile del denaro e sull’accesso consapevole al credito;
b) favorire la composizione delle crisi da sovraindebitamento, a sostegno dei consumatori e dei debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 Sito esterno (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);
c) promuovere e sostenere l’attivazione di sportelli di preistruttoria, e forme di agevolazione e assistenza gratuita per l’accesso ai servizi degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna di cui all’articolo 2;
d) favorire il reinserimento sociale e occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento, a seguito della sua composizione;
d bis) favorire, mediante la concessione di contributi a enti locali, altri soggetti pubblici, soggetti privati, soggetti del Terzo settore la realizzazione delle azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di sovraindebitamento con l’obiettivo di evitare situazioni di povertà per i debitori sovraesposti e, nel contempo, favorire il recupero dei crediti.
3. Tutti gli interventi della presente legge sono realizzati, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale, nel rispetto delle norme poste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino.
4. Al fine di cui al comma 2, lettera d bis), la Giunta regionale, con proprio atto, definisce i beneficiari, la tipologia di interventi da finanziare, i criteri e le procedure per la concessione ed erogazione di tali contributi, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.
Art. 2
Accordi con organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento per l’Emilia-Romagna
1. Ai fini dell’articolo 1 la Regione promuove accordi con gli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna o con i soggetti che li hanno costituiti.
2. La Regione, per quanto di competenza, collabora con i comuni e gli altri enti locali per la qualificazione o l’eventuale istituzione nei rispettivi territori di ulteriori organismi.
3. Gli accordi del comma 1 possono essere finalizzati anche all’applicazione di sportelli di preistruttoria, agevolazioni e assistenza gratuita nei confronti di soggetti in particolari condizioni di criticità.
Art. 3
Interventi di promozione e supporto
1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di azioni di promozione delle iniziative di cui alla presente legge e delle altre misure dirette a prevenire e ad affrontare le crisi da sovraindebitamento. La Regione sostiene altresì, anche mediante specifici accordi, iniziative dirette al medesimo fine scaturenti dall’iniziativa di enti locali, pubbliche istituzioni o qualificati soggetti pubblici e privati.
2. La Regione, nell’ambito delle misure di cui al comma 1, opera in accordo con i soggetti ivi previsti per la costituzione di sportelli di preistruttoria al fine di orientare proficuamente gli utenti verso le diverse misure attivabili.
3. La Regione svolge, anche attraverso accordi con altri qualificati organismi pubblici e privati, funzioni di assistenza tecnico-progettuale nei confronti degli enti locali che sviluppino iniziative coerenti con le finalità della presente legge.
4. La Regione promuove e sostiene accordi con istituti di credito, in particolare di livello locale, per favorire il reinserimento sociale e occupazionale delle persone interessate da crisi da sovraindebitamento.
5. Fra le funzioni di cui al comma 1 possono rientrare anche misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e interventi di sostegno psicologico per i soggetti destinatari della presente legge.
Art. 3 bis
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 200.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 e di 50.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2026, la Regione fa fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti, “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di  bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 4

(modificato comma 1 da art. 8 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Programmazione
1. La Giunta regionale approva con cadenza biennale , acquisito il parere delle competenti commissioni assembleari, il programma di attività comprensivo delle misure di supporto e promozione di cui all’articolo 3.
Art. 5

(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo ,con periodicità triennale trasmette all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
b) iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza degli Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento operanti in Emilia-Romagna;
c) iniziative degli enti locali che attivano servizi di supporto ai cittadini sul tema del sovraindebitamento;
d) iniziative dirette alla prevenzione delle crisi da sovraindebitamento.

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