LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020
BOLLETTINO UFFICIALE n. 408 del 10 dicembre 2019
Art. 12
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2004
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:
“1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.”.