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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 29

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2020

BOLLETTINO UFFICIALE n. 408 del 10 dicembre 2019

CAPO II
SVILUPPO ECONOMICO ED AGRICOLTURA
Sezione I
Disciplina del turismo
Art. 2
1.
Nella rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) la parola
“provinciali”
è sostituita dalla seguente:
“regionali”.
2.
Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 la parola
“Provincia”
è sostituita dalla seguente:
“Regione”.
3. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino ufficiale telematico della Regione i nominativi di coloro che sono stati dichiarati idonei, indicando anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo la parola
“Provincia”
è sostituta dalla seguente:
“Regione”
;
b)
il secondo periodo è sostituito dal seguente:
“Le modalità per il rilascio e il rinnovo del tesserino personale sono stabilite con delibera della Giunta regionale.”.
Art. 3
1.
Al comma 3 dell’articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021) le parole
“centottanta giorni”
sono sostituite dalle seguenti:
“dieci mesi”.
Sezione II
Itinerari turistici enogastronomici
Art. 4
1.
Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna), dopo le parole
“alle lettere a), b) e c) del comma 1”
sono aggiunte le seguenti:
“e al comma 1 bis”.
Sezione III
Norme di semplificazione procedimentale per gli allevamenti e gli insediamenti produttivi zootecnici
Art. 5
Interventi di adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici alle misure di polizia veterinaria
1. Gli interventi strettamente necessari per il completo adeguamento degli allevamenti e degli insediamenti produttivi zootecnici esistenti alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive sono comunque ammessi nel territorio rurale, secondo quanto previsto dal presente articolo, anche in deroga alle disposizioni della pianificazione urbanistica comunale.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), attraverso l’utilizzo della modulistica edilizia unificata regionale (MEUR). La SCIA è corredata, assieme alla documentazione stabilita dalla MEUR, da una apposita dichiarazione con cui un tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo, attesta che il programma di interventi di cui è prevista la realizzazione è conforme a quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale di cui al comma 3 e comporta il completo adeguamento dell’allevamento o insediamento produttivo zootecnico alle misure di polizia veterinaria.
3. La Giunta regionale con apposita delibera specifica le opere, impianti e infrastrutture strettamente necessari per dare completa attuazione alle misure di polizia veterinaria stabilite dalla relativa normativa statale o regionale. La Giunta provvede all’aggiornamento della delibera, in caso di modifica o integrazione della normativa di polizia veterinaria di riferimento.
Sezione IV
Disposizioni a sostegno alle imprese
Art. 6
1.
Al termine del titolo della legge regionale 1° agosto 2019, n. 18 (Sostegno alle imprese localizzate nelle aree montane) sono aggiunte le parole:
“e nelle aree interne dell’Emilia-Romagna”.
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2019 è così sostituito:
“1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell’elenco tenuto dall’ISTAT, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 Sito esterno (Provvedimenti in favore dei territori montani), nei comuni montani individuati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge per la montagna) e cioè quelli compresi nelle zone montane individuate con le deliberazioni della Giunta regionale 6 settembre 2004, n. 1734 e 16 novembre 2009, n. 1813, negli ulteriori comuni ricompresi nelle Aree Progetto delle Aree interne Alta Valmarecchia, Appennino piacentino-parmense e Appennino emiliano e basso ferrarese, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2016, n. 473 (Strategia nazionale per le Aree interne: dispositivi per l’attuazione) con esclusione dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nonché nei territori dei comuni definiti completamente montani precedentemente a fusioni ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo proporzionale a quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l’anno di imposta 2017.”

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