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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 30

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 10 dicembre 2019

Art. 10
Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci - Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2014
1. La Regione Emilia-Romagna con il presente articolo, le cui disposizioni sono state notificate alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 Sito esterno e 108 del Trattato Sito esterno sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) unitamente al primo bando attuativo ed autorizzate con decisione C(2019) 7371 del 10 ottobre 2019, si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale, con le seguenti finalità:
a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sostenendo il completo sviluppo del trasporto ferroviario, sia intermodale sia tradizionale, comprensivi di eventuali trasporti trasbordati e il trasporto fluviale e fluviomarittimo mediante compensazione della differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali;
b) incoraggiare il trasporto stradale all’uso della rete ferroviaria e/o fluviale/fluviomarittima;
c) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.
2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) per trasporto ferroviario intermodale si intende il trasporto di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
b) per trasporto ferroviario tradizionale si intende il trasporto di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
c) per trasporto trasbordato si intende il trasporto nel quale le merci effettuano la parte iniziale e/o finale del viaggio su strada e nell’altra parte per ferrovia, con rottura di carico;
d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto su ferrovia di veicoli stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante carri ferroviari;
e) per trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende il trasporto di merci che si avvale di convogli (spintore con chiatta o rimorchiatore con chiatta) o motonavi per il servizio di trasporto via acqua acquisito dall’impresa logistica o dall’impresa armatrice di unità nautiche;
f) per trasporto eccezionale si intende il trasporto fluviale di pezzi unici e indivisibili in condizioni di eccezionalità di cui all’articolo 10, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada);
g) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il trasporto multimodale oppure ferroviario tradizionale o intermodale (marittimo o terrestre) oppure fluviale o fluviomarittimo, disponendo in via esclusiva di mezzi per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari;
h) per impresa armatrice si intende qualsiasi impresa che assume l’esercizio di unità nautiche iscritte nei registri delle navi e dei galleggianti tenuti dagli Ispettorati di porto o enti equivalenti;
i) per operatori del trasporto multimodale (MTO) si intendono le persone giuridiche che concludono un accordo di trasporto multimodale per proprio conto, non agiscono in quanto funzionari o agenti designati dello speditore o dei vettori partecipanti a operazioni di trasporto multimodale, assumendo la responsabilità dell’esecuzione del contratto;
l) per servizio aggiuntivo di trasporto ferroviario si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando;
m) per servizio aggiuntivo di trasporto fluviale o fluviomarittimo si intende la realizzazione di nuovi servizi di trasporto sul sistema idroviario padano-veneto che interessi almeno una delle banchine fluviali o marittime della Regione o il porto di Ravenna, rispetto al periodo di riferimento indicato nel bando.
n) per costi esterni del traffico merci su strada si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.
3. Per i fini indicati al comma 1 la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto:
a) servizi di trasporto ferroviario intermodale, tradizionale, trasbordato;
b) servizi di trasporto fluviale e fluviomarittimo.
4. Non sono concessi contributi relativi all'autostrada viaggiante ed ai trasporti fluviali di materiali inerti estratti dall’alveo e dalle golene del fiume Po e dai suoi affluenti.
5. Sono destinatarie dei contributi le imprese logistiche, gli operatori del trasporto multimodale e le imprese armatrici, anche in forma consorziata o cooperativa, che operino nel territorio regionale e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
6. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi triennalmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione, sulla base di apposito bando attuativo, approvato dalla Giunta regionale e da pubblicare sul sito della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT), contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione dei contributi. In caso di eventuale nuovo triennio di contribuzione, il relativo bando attuativo, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 TFUE, conterrà l’aggiornamento dei valori contenuti al comma 11, lettere a) e b).
7. La domanda di contributo deve essere corredata, oltre che dalla dichiarazione di cui al comma 19, da una relazione descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa.
8. L'istruttoria sulle domande pervenute si conclude con la redazione di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali e fluviomarittimi ammissibili a contributo. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio.
9. La Regione, per l'esame delle domande, si potrà avvalere di un nucleo tecnico di valutazione.
10. Sono ammissibili a contributo:
a) ogni servizio ferroviario aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Il servizio ferroviario aggiuntivo deve essere costituito almeno da trenta treni all’anno, oppure trasportare almeno ventimila tonnellate all’anno e deve essere mantenuto attivo, almeno ai volumi minimi, nei due anni successivi al termine dei contributi;
b) ogni servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo, avviato a partire dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del bando attuativo, rispetto a quelli effettuati nel periodo di riferimento indicato nel bando, avente origine e destinazione, ovvero origine o destinazione, in almeno una delle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. Il servizio fluviale o fluviomarittimo aggiuntivo deve trasportare almeno 10.000 tonnellate all’anno;
c) ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale fluviale o fluviomarittimo.
11. Nel primo triennio di applicazione della presente legge i contributi sono calcolati:
a) per i servizi ferroviari, su base chilometrica fino ad un massimo di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza superiore. L'entità del contributo è stabilita in 0,007 euro per tonnellata al chilometro. Possono essere considerati solo i chilometri percorsi all’interno del territorio della Regione Emilia-Romagna;
b) per i servizi fluviali o fluviomarittimi sulla base della quantità di merce caricata o scaricata nelle banchine fluviali o marittime ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna o nel porto di Ravenna. L’entità del contributo è stabilita in 2 euro a tonnellata e in 3.000 euro per ogni viaggio relativo ad un trasporto eccezionale.
12. La misura del contributo concesso nel settore fluviale e fluviomarittimo viene determinata nel rispetto del limite dell’importo del massimale generale “de minimis” previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
13. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno priorità nell'assegnazione del contributo.
14. I contributi sono a fondo perduto e sono commisurati in modo da ridurre i costi del trasporto su ferrovia e su acqua di un valore pari ai maggiori costi esterni del trasporto su modalità stradale.
15. Per i servizi ferroviari l'importo massimo del contributo annuale che può essere concesso ad ogni impresa beneficiaria è pari a 150.000,00 euro.
16. La ripartizione delle risorse disponibili avviene nella misura percentuale del 90 per cento per il trasporto ferroviario e del 10 per cento per il trasporto fluviale o fluviomarittimo. Eventuali risorse residue afferenti alla graduatoria relativa ad una delle modalità di trasporto potranno essere utilizzate per l’incentivazione dei servizi, ammessi a contributo ed inseriti in graduatoria, da effettuarsi con l’altra modalità.
17. I contributi concessi in base al comma 10, lettera a), sono cumulabili con altri, statali o regionali, compresi eventuali contributi analoghi, basati sul risparmio di costi esterni, purché gli importi cumulati non superino il 50 per cento dei costi ammissibili e il 30 per cento del costo totale del trasporto.
18. I contributi concessi in base al comma 10, lettera b), sono cumulabili con altri contributi pubblici purché gli importi cumulati non superino i limiti dell’importo del massimale generale previsto dal regolamento UE 1407/2013.
19. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio, sulle medesime tonnellate o sul medesimo carico siano rispettate le condizioni ai commi precedenti.
20. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è disposta, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 4 Altre modalità di Trasporto, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.
21. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il trasporto ferroviario e fluviale delle merci. A tal fine, trascorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge e, successivamente, con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) quanti servizi di trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo aggiuntivi sono stati realizzati, su quali tragitti e qual è stato l'incremento di merci trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate ed il grado di copertura dell'intervento;
c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
22. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al comma 21. In occasione della discussione della clausola valutativa dal terzo anno l'Assemblea legislativa può decidere di sospendere il finanziamento per il triennio successivo.
23.
È abrogata la legge regionale 30 giugno 2014, n. 10 (Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci. Abrogazione della legge regionale 4 novembre 2009, n. 15 (Interventi per il trasporto ferroviario delle merci)), la quale continua a trovare applicazione relativamente ai diritti ed obblighi dei beneficiari dei contributi concessi.

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