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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 30

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 31 luglio 2020, n. 4

BOLLETTINO UFFICIALE n. 268 del 31 luglio 2020

Art. 3
Contributi per interventi ricompresi nel Documento unico di programmazione 2007-2013 (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile e al rafforzamento della coesione territoriale mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di concludere la programmazione degli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10 previsti nel Documento unico di programmazione 2007-2013 (DUP), stabiliti dalle Conferenze provinciali per il coordinamento delle politiche territoriali e non ancora finanziati, a fronte anche di interventi ultimati ai sensi della delibera CIPE n. 1 del 2009, la Regione è autorizzata a concedere agli enti locali e ad altre pubbliche amministrazioni contributi per interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 120.000,00 per l'esercizio 2020 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

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