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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 2019, n. 5

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 172 del 3 giugno 2019

Art. 2
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) è aggiunto il seguente:
"2 bis. In attuazione dell'articolo 2-bis, comma 42, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 Sito esterno, i requisiti previsti alle lettere a) e b) devono intendersi maturati, anche in forma cumulativa tra diverse forme di lavoro flessibile presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, a condizione che le attività siano state esercitate presso le sedi commissariali o presso le sedi di servizi della Regione, delle sue Agenzie e dei suoi enti. Ai fini del presente comma, in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.".

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