LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 1
MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N.3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, N. 11 DEL 2017 E N. 13 DEL 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 174 del 29 maggio 2020
Art. 4
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2002 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Al fine di promuovere e rilanciare il turismo a seguito delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, qualificando ed innovando l'offerta turistica in relazione ai nuovi scenari, la Regione può concedere contribuiti a fondo perduto alle imprese turistiche per progetti di riqualificazione ed adeguamento delle strutture e di innovazione e potenziamento dei servizi, la cui assegnazione avviene sulla base di specifici bandi, approvati con atto della Giunta regionale che definiscano i beneficiari, le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato."