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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 1

MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N.3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, N. 11 DEL 2017 E N. 13 DEL 2019

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

Art. 1
Misure a favore della liquidità delle piccole e medie imprese del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo
1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle piccole e medie imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, dei servizi e del turismo, la Regione autorizza i Consorzi fidi ad utilizzare le risorse ad essi assegnate ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), e ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38), per il rilascio di garanzie e per la concessione di contributi in conto interesse attualizzati relativi a finanziamenti destinati all'approvvigionamento delle scorte e al reintegro del capitale circolante.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.

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