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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 1

MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N.3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, N. 11 DEL 2017 E N. 13 DEL 2019

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

Art. 2
Misure a favore della liquidità delle imprese cooperative
1. Al fine di agevolare la continuità e l'ottimale gestione del credito alle imprese cooperative, la Regione autorizza l'estensione del Fondo Foncooper di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49 Sito esterno (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), anche al rilascio di finanziamenti e garanzie per il reintegro del capitale circolante alle imprese cooperative di tutte le dimensioni.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese.

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