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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 maggio 2020, n. 1

MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA E SOCIALE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N.3 DEL 1999, N. 40 DEL 2002, N. 11 DEL 2017 E N. 13 DEL 2019

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

Art. 5
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 (Sostegno all'editoria locale) è inserito il seguente:
"3 bis. Per il superamento di situazioni di particolare crisi a seguito dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui all'articolo 2, la Giunta regionale può concedere contributi straordinari, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, anche indipendentemente dalla programmazione di cui al comma 3, al fine di svolgere campagne di comunicazione istituzionale per la promozione delle politiche, degli interventi e dei servizi regionali. I contributi saranno condizionati alla messa a disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale attività. Possono beneficiare dei contributi i soggetti di cui all'articolo 2, nonché le imprese editrici costituite come cooperative di giornalisti o enti senza fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, con esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), ed ai commi 3 e 4."

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