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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021

BOLLETTINO UFFICIALE n. 447 del 29 dicembre 2020

Art. 20
1. All’ articolo 56 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Le disponibilità del fondo regionale di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per concedere finanziamenti ai comuni per la redazione dei progetti per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) previsti dall’ articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)), nonché per la realizzazione degli interventi previsti negli stessi progetti."
2. All’ articolo 56 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:
"3 ter. La Giunta regionale, con propri atti, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 3 bis.”.

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