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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 12

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021) 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9

Art. 10
Contributi all’acquisto di autoveicoli ecologici
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nella Regione, per l’acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2021, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023.
2. Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e tempi per la concessione dei contributi regionali.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 della L.R. 29 luglio 2021, n. 9 alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla stessa L.R 29 luglio 2021, n. 9.

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