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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2020 , n. 12

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021) 

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2022, n. 9

Art. 13
Servizio sanitario regionale – risorse aggiuntive
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall’ articolo 12 della legge regionale n. 30 del 2019 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)), sono integrate, nell'ambito della Missione 13 - Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, di euro 20.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2023.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 8 della L.R. 29 luglio 2021, n. 9 alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, di cui al presente articolo sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla stessa L.R 29 luglio 2021, n. 9.

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