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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 5

INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009

BOLLETTINO UFFICIALE n. 269 del 31 luglio 2020

Art. 2
Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico
1. La Regione, al fine di concorrere al finanziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 Sito esterno (Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell' articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 Sito esterno), è autorizzata ad integrare le risorse statali trasferite per la realizzazione dei programmi annuali per la raccolta dati in allevamento tesi alla realizzazione dei programmi genetici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell' art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 Sito esterno).
2. La concessione dei contributi è disposta per la realizzazione del programma annuale approvato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con le modalità e criteri definiti per l’assegnazione delle risorse statali.

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