LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 5
INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE. MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1.
Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2020, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.
2.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalla normativa europea contenente la disciplina per gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3.
La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4.
All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, previa approvazione di un'apposita convenzione ai sensi dell’
articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.