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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 5

INTERVENTI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2009

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 dicembre 2020 n. 8

Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per gli esercizi 2020-2021, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2020-2022.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

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