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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 02 novembre 2020 , n. 6

INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEI GESTORI DI EDICOLE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 2 novembre 2020

Art. 2
Integrazione del “Bonus una tantum edicole”
1. La Regione è autorizzata a concedere un contributo integrativo fino a 1.000 euro ad ogni soggetto beneficiario del “Bonus una tantum edicole” di cui all’ articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 Sito esterno (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sito esterno.
2. Il contributo integrativo è concesso dalla Regione a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi siti nel territorio dell’Emilia-Romagna per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, che abbiano ottenuto il riconoscimento del contributo statale di cui all’ articolo 189 del decreto legge n. 34 del 2020 Sito esterno.
3. Conseguentemente alla natura integrativa del contributo regionale, l’istruttoria delle istanze di bonus regionale è limitata a quanto previsto nel comma 2, mentre ogni ulteriore onere istruttorio si intende assolto dallo Stato nell’ambito del procedimento principale. In accordo con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna acquisirà dallo stesso i dati e le informazioni in merito ai beneficiari ammessi al bonus statale ed agli esiti dei controlli successivi dallo stesso espletati comportanti la revoca dei contributi.
4. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2020.
5. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.
6. La Giunta regionale stabilisce le modalità ed i termini per l’attuazione della presente legge.

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