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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7

RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E 1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 26 novembre 2020

Art. 14
1. L’ articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2014 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Modalità di attuazione
1. Per attuare quanto disposto dall’articolo 2, la Regione può:
a) operare con interventi diretti, anche assegnando incarichi per studi e ricerche;
b) stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici;
c) concedere contributi per il sostegno di progetti presentati da soggetti pubblici e privati;
d) istituire e assegnare premi per le tesi di laurea e di dottorato, già discusse, riguardanti i dialetti dell’Emilia-Romagna.
2. La Giunta regionale, di norma col piano di cui all’articolo 3 o comunque con propri atti, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni, il numero e l’importo nonché le modalità di costituzione e i compensi della giuria dei premi per le tesi di laurea e di dottorato di cui al comma 1, in coerenza con la normativa statale.”.

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