LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7
RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE
LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E
1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 26 novembre 2020
Art. 4
Modalità di svolgimento delle funzioni
1.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3 la Regione opera mediante interventi diretti, tra i quali l’acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche e l’organizzazione di iniziative ed eventi.
2.
La Regione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), e) e g) può altresì concedere contributi per progetti, iniziative e attività proposte da soggetti pubblici o privati ivi compresi i soggetti del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
3.
Per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) la Regione può concedere contributi in conto capitale per il restauro dei beni artistici, culturali, architettonici, naturali e paesaggistici, il miglioramento della loro fruibilità, nonché per interventi diretti alla loro valorizzazione, ivi inclusi l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature, la sistemazione di aree adiacenti i beni stessi.
4.
Per il riconoscimento dei contributi di cui al comma 3 la Regione opera attraverso la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati ovvero conclude accordi con gli enti pubblici ai sensi dell'
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indicanti la tipologia degli interventi da realizzare, i soggetti attuatori, gli oneri a carico dei soggetti firmatari, la durata e le modalità di attuazione.
5.
I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
6.
La Giunta regionale relaziona annualmente alla commissione assembleare competente sullo stato di attuazione delle politiche e degli interventi in materia di patrimonio culturale, anche con riferimento alle funzioni svolte dal Comitato scientifico per il patrimonio culturale di cui all’articolo 5, nonché sulla realizzazione e lo stato di avanzamento dei progetti, delle iniziative e delle attività del presente articolo.