LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7
RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE
LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E
1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 26 novembre 2020
Art. 1
Finalità
1.
La Regione, al fine di semplificare e razionalizzare la propria organizzazione amministrativa e di renderla maggiormente rispondente alle competenze e alle funzioni regionali, anche a seguito della riforma del sistema di governo dettata dalla
legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), con la presente legge disciplina una prima fase del riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni in materia di patrimonio culturale in coerenza con il
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
2.
Ai fini della presente legge per patrimonio culturale si intende l’insieme dei beni materiali e immateriali artistici, culturali, architettonici, naturali e paesaggistici e, più in generale, delle risorse ereditate dal passato, che le comunità regionali identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione, compresi tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi.