LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7
RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE
LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E
1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.
BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 26 novembre 2020
Art. 14
Sostituzione dell’
articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2014
1.
L’
articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2014 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Modalità di attuazione
1.
Per attuare quanto disposto dall’articolo 2, la Regione può:
a)
operare con interventi diretti, anche assegnando incarichi per studi e ricerche;
b)
stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici;
c)
concedere contributi per il sostegno di progetti presentati da soggetti pubblici e privati;
d)
istituire e assegnare premi per le tesi di laurea e di dottorato, già discusse, riguardanti i dialetti dell’Emilia-Romagna.
2.
La Giunta regionale, di norma col piano di cui all’articolo 3 o comunque con propri atti, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni, il numero e l’importo nonché le modalità di costituzione e i compensi della giuria dei premi per le tesi di laurea e di dottorato di cui al comma 1, in coerenza con la normativa statale.”.