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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7

RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E 1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 26 novembre 2020

Art. 5
Comitato scientifico per il patrimonio culturale
1. Al fine di qualificare le politiche regionali grazie all’apporto delle migliori competenze del territorio è istituito il Comitato scientifico per il patrimonio culturale, di seguito denominato Comitato scientifico. Il Comitato scientifico è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive e propositive.
2. Il Comitato scientifico si esprime sulla programmazione regionale di cui all’ articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 nonché sulle proposte normative e su ogni altro progetto o intervento relativi al patrimonio culturale su cui la Giunta regionale ritenga di richiedere un parere.
3. Il Comitato scientifico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da membri scelti fra personalità in possesso di idonee competenze.
4. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato scientifico e gli eventuali compensi dei suoi componenti sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, nel rispetto della normativa statale.

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