Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7

RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E 1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 20

Art. 10
1. Il comma 4 bis dell’articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell’informazione) è sostituito dal seguente:
“4 bis. La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici, anche a rilevanza fiscale, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) nonché, mediante apposita convenzione, anche a titolo oneroso, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) e da altri soggetti pubblici.”.

Espandi Indice