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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7

RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E 1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 20

Art. 13
1. L’ articolo 3 della legge regionale 18 luglio 2014 n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Gestione
1. La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, sentito il comitato di cui all’articolo 5, approva il piano annuale delle azioni e degli interventi di cui all’articolo 2, individuando le relative modalità attuative ai sensi dell’articolo 4.”

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