LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7
RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE
LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E
1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 20
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1.
Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla
legge regionale n. 29 del 1995, nell’ambito delle Missioni 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 8 – Statistica e sistemi informativi e 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Programma 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale e alla
legge regionale 1° dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
, per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione Emilia-Romagna) dal bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022. Nell’ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
“Bologna città europea della cultura per l’anno 2000”
2.
Per gli esercizi successivi al 2022 agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).