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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7

RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E 1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 20

Art. 18
Abrogazioni e norme finali
1. Dal 1° gennaio 2021 sono abrogate:
c)
l’ articolo 34 della legge 23 dicembre 2004, n. 27 Sito esterno (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’ articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007);
f)
la lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 18 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019).
2.
Nel comma 2 dell’art. 10 della legge regionale n. 18 del 2000 le parole
“ai sensi del comma 2 dell’art. 3”
sono sostituite dalle parole
“ai sensi del comma 3 dell’art. 6”.
3. Le modifiche apportate alle leggi regionali dal comma 2 e dagli articoli da 6 a 15 decorrono dal 1° gennaio 2021.
4. Dalla data di cui all’articolo 2, comma 1, tutti i richiami all’IBACN sono da intendersi riferiti alla Regione Emilia-Romagna.

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