LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7
RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE
LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E
1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 20
Art. 2
Trasferimento dell'esercizio delle funzioni dall'lstituto per i beni artistici, culturali e naturali alla Regione
1.
I compiti e le attribuzioni esercitati dall’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), riordinato con
legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell’Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione-Emilia-Romagna), dal 1° gennaio 2021 sono riassunti dalla Regione. Dalla medesima data l’IBACN cessa di svolgere ogni attività che non sia finalizzata o strumentale alla soppressione dell’istituto come previsto al comma 7.
2.
Gli organi dell’IBACN decadono dalla data di cui al comma 1, ad eccezione del revisore unico.
3.
Dalla data di cui al comma 1 i beni, anche strumentali, materiali e immateriali, di cui l’IBACN è titolare sono riacquisiti dalla Regione Emilia-Romagna; di essi è redatto un inventario sulla base del quale verranno predisposti appositi verbali di consegna e trasferimento.
4.
Il personale a tempo indeterminato e determinato della Regione Emilia-Romagna assegnato all’ IBACN, dalla data di cui al comma 1 è riassegnato alla Regione. La Regione esercita i compiti e le funzioni già attribuiti all’Istituto avvalendosi prioritariamente del personale riassegnato.
5.
Dalla data di cui al comma 1 la Regione subentra nei rapporti attivi e passivi dell’IBACN afferenti alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici.
6.
La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la sollecita, efficiente ed economica attuazione di ogni operazione finalizzata alla soppressione dell’IBACN; a tal fine con il medesimo atto la Giunta individua un commissario per la ricognizione e la chiusura dei rapporti attivi e passivi diversi da quelli di cui al comma 5 e lo autorizza a compiere tutti gli atti degli organi decaduti necessari alla soppressione dell'Istituto. La durata dell’incarico di commissario è di sei mesi, prorogabile per ulteriori sei mesi. Il commissario si avvale delle risorse strumentali e umane di cui ai commi 3 e 4.
7.
Alla scadenza del termine della gestione commissariale di cui al comma 6 l’IBACN è soppresso e la Regione subentra in ogni rapporto attivo e passivo dell’Istituto. Anche ai fini della loro annotazione nelle scritture contabili della Regione il commissario procede alla ricognizione di detti rapporti e al trasferimento della giacenza di cassa; le somme impegnate a favore dell’Istituto e iscritte nel conto dei residui della Regione sono versate all'entrata del bilancio della Regione per la successiva riassegnazione per fare fronte ai rapporti giuridici in cui la Regione è subentrata. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.