LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7
RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE
LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E
1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 20
Art. 5
Comitato scientifico per il patrimonio culturale
1.
Al fine di qualificare le politiche regionali grazie all’apporto delle migliori competenze del territorio è istituito il Comitato scientifico per il patrimonio culturale, di seguito denominato Comitato scientifico. Il Comitato scientifico è strumento della Giunta regionale con funzioni consultive e propositive.
2.
Il Comitato scientifico si esprime sulla programmazione regionale di cui all’
articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 nonché sulle proposte normative e su ogni altro progetto o intervento relativi al patrimonio culturale su cui la Giunta regionale ritenga di richiedere un parere.
3.
Il Comitato scientifico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da membri scelti fra personalità in possesso di idonee competenze.
4.
La composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato scientifico e gli eventuali compensi dei suoi componenti sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, nel rispetto della normativa statale.