Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 26/11/2020 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 21/10/2021
LEGGE REGIONALE 26 novembre 2020 , n. 7
RIORDINO ISTITUZIONALE E DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI NEL SETTORE DEL PATRIMONIO CULTURALE. ABROGAZIONE DELLE
LEGGI REGIONALI 10 APRILE 1995, N. 29 E
1° DICEMBRE 1998, N. 40 E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI.
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 20
Art. 6
Sostituzione dell’
articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
L’
articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Funzioni della Regione
1.
La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. La Regione inoltre:
a)
promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei sistemi bibliotecari, archivistici e museali regionali;
b)
supporta gli enti locali nel raccordo con gli organi statali della tutela e gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
c)
promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti e dei beni culturali nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;
d)
costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole e il sistema informativo partecipato degli archivi storici emiliano-romagnoli, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con le altre regioni e le università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;
e)
individua, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione dei beni e degli istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
f)
supporta, con attività di consulenza e pareri, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e dei sistemi museali, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, musei, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;
g)
coopera con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio;
h)
favorisce il coordinamento e le relazioni fra musei, biblioteche e archivi storici, pubblici e privati;
i)
aderisce alle politiche nazionali ed europee di ricerca, tutela e promozione dei beni culturali della regione e promuove la collaborazione e la cooperazione con le altre Regioni, le università degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;
l)
promuove la ricerca e l’investimento di risorse economiche di soggetti privati nei settori dei beni e degli istituti culturali;
m)
sostiene l’incremento delle collezioni pubbliche acquisendo o concorrendo all'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali;
n)
assicura il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico ai sensi della
legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e con le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico) al fine di costituire l’archivio regionale della produzione editoriale;
o)
promuove la lettura attuando iniziative specifiche nonché partecipando o coordinando interventi di altri soggetti pubblici e privati;
p)
assicura e coordina la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, anche attraverso la costituzione di banche dati e la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali curandone la diffusione;
q)
promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;
r)
promuove, sostiene e realizza studi e pubblicazioni, anche periodiche, riguardanti il patrimonio culturale regionale e gli istituti e luoghi della cultura del territorio regionale.”.