LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2020, n. 9
DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 3000 KW E DETERMINAZIONE DI CANONI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 433 del 16 dicembre 2020
Art. 34
Fornitura gratuita di energia elettrica
1.
I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a fornire annualmente e gratuitamente energia elettrica alla Regione nella misura di 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media di concessione per il 100 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni ovvero l’equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto.
2.
La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, ne definisce la sua monetizzazione, anche integrale, con finalità di sostenibilità ambientale nonché i relativi assegnatari. La definizione e le eventuali successive modificazioni sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, entro il 31 ottobre per l’anno successivo.