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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 10

ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 29 luglio 2021

Art. 1
Oggetto e finalità
1. Al fine di assicurare l’esercizio del diritto all’assistenza sanitaria, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale, riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall’Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia.
2. L’iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende USL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, nel rispetto degli stanziamenti di cui all’articolo 3.
3. La Regione si impegna a sostenere l’approvazione di normative nazionali che perseguano gli obiettivi della presente legge e ad adeguarsi tempestivamente alle medesime, qualora prevedano ulteriori condizioni migliorative per le persone senza dimora.

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