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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 10

ISCRIZIONE DEI SENZA DIMORA NELLE LISTE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE USL REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 228 del 29 luglio 2021

Art. 2
Clausola valutativa
1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge e con successiva cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sull’attuazione della presente legge, relativamente a:
a) numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna azienda USL;
b) numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora;
c) eventuali criticità emerse dall’applicazione della presente legge.

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