LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 11
DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 21 ottobre 2021, n. 14
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2
Misure per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari
Art. 3 - Norma finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1.
In armonia con la
legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (“Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona” ), la Regione sostiene i percorsi di sviluppo e razionalizzazione delle Aziende di servizi alla persona (ASP) operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli educativi, attraverso la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi.
Art. 2
(aggiunto comma 2-bis da art. 25 L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)
Misure per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari
1.
Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, la Regione Emilia-Romagna concede contributi nel limite massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio 2021, 2022 e 2023 ai Comuni o alle Unioni di comuni capofila degli ambiti distrettuali, affinché siano destinati alle Aziende di servizi alla persona (ASP) o ad analoghe forme pubbliche di cui si avvalgono per la gestione dei servizi alla persona.
2.
Con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione competente, sono stabilite le modalità e i criteri per l’attuazione del comma 1.
2-bis.
I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi alle Istituzioni già costituite, ai sensi dell’
articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora operanti nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari alla persona.
Art. 3
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti da quanto disposto all’articolo 2 la Regione provvede mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).