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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 12

RATIFICA DELL’INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE CONCERNENTE L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2001, N. 42 E DELL’ANNESSO ACCORDO COSTITUTIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 230 del 29 luglio 2021

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in conformità all'articolo 25, comma 1, e all’ articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all' articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione Europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12 , 13 e 25 dello Statuto regionale ), ratifica l’Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l’attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Sulla base di tale intesa sono integrate le funzioni amministrative già esercitate dall’Agenzia interregionale per il fiume Po, AIPO, in attuazione della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO)) e delle leggi regionali istitutive vigenti presso le altre Regioni costituenti l’Agenzia, nonché dell’Accordo costitutivo approvato con le stesse.

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