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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 12

RATIFICA DELL’INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE CONCERNENTE L’ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AD AIPO IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2001, N. 42 E DELL’ANNESSO ACCORDO COSTITUTIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 230 del 29 luglio 2021

Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2001 n. 42 è inserito il seguente comma:
“1 bis. L’Agenzia può svolgere altresì, purché compatibili con le funzioni di cui al comma 1, i compiti e le attività relativi alla progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, ivi inclusi i compiti e i poteri di autorità espropriante relativamente ai percorsi ciclabili ed alle ciclovie che interessano prevalentemente le pertinenze idrauliche di propria competenza e relative al bacino idrografico del fiume Po, secondo le modalità individuate in specifici accordi con le Regioni interessate.”

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