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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 13

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL’EDITORIA DEL LIBRO. MODIFICA DELLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 18 E 26 NOVEMBRE 2020, N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 298 del 21 ottobre 2021

Art. 3
Modalità di attuazione degli interventi
1. Per sostenere la realizzazione di progetti in attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, in coerenza con la programmazione regionale di cui all’ articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), la Regione può concedere contributi a:
a) case editrici, con sede legale o operativa nel territorio regionale;
b) altri soggetti della filiera editoriale regionale o che concorrono allo sviluppo della filiera stessa, anche ai fini della sua internazionalizzazione e promozione all’estero.
2. La Giunta regionale, con propri atti, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, definisce le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle domande.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto dell’ articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 Sito esterno “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.
4. Gli interventi di cui all’articolo 2 possono essere realizzati dalla Regione anche attraverso interventi diretti, tra i quali l’organizzazione di iniziative ed eventi, lo sviluppo e l’acquisizione di sistemi informativi, assistenza tecnica, studi e ricerche, nonché mediante accordi e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.

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