LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2021 , n. 14
MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ED ALTRI INTERVENTI PER LA MODIFICA DELL’ORDINAMENTO REGIONALE. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 2 DEL 1998, N. 40 DEL 2002, N. 2 DEL 2019, N. 9 DEL 2021 E N. 11 del 2021
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
L.R. 3 agosto 2022, n. 11Riferimenti attivi - norma che modifica:
INDICE
Art. 1 - Oggetto e finalità
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1.
Al fine di mitigare le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare gli effetti diretti ed indiretti su diversi settori produttivi e di erogazione di servizi, la Regione, con la presente legge, individua alcune misure a sostegno delle imprese per il rilancio del sistema economico regionale.
2.
La presente legge prevede altresì interventi di modifica di alcune norme dell’ordinamento regionale al fine di semplificare i procedimenti ed adeguarli all’assetto delle funzioni disposto dal riordino territoriale.
CAPO I
INTERVENTI SETTORIALI
Sezione I
Agricoltura
Art. 2
(1)
Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole
1.
Al fine di tutelare il potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli di protezione e sicurezza, la Regione può concedere contributi alle imprese agricole per l’acquisto di sistemi antifurto e antintrusione.
2.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.
Art. 3
Intervento a favore delle Associazioni di Organizzazioni di produttori del settore frutticolo
1.
Al fine di sostenere il sistema organizzativo frutticolo regionale, la Regione può concedere contributi per la costituzione e l’avviamento di Associazioni di Organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi della normativa unionale, che perseguano l’obiettivo di concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, mediante trattative commerciali aggregative.
2.
I contributi di cui al comma 1 potranno essere concessi per un periodo di trentasei mesi ed entro cinque anni dalla data del riconoscimento delle Associazioni di Organizzazioni di produttori che abbiano sede nella regione Emilia-Romagna.
3.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dalregolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
4.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 120.000,00 per l’esercizio 2021, di euro 100.000,00 per l’esercizio 2022 e di euro 50.000,00 per l’esercizio 2023.
Art. 4
(2)
Qualificazione e sostegno delle imprese agromeccaniche
1.
Si definiscono imprese agromeccaniche i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui all’
articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ).
2.
Al fine di promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese di cui al comma 1 è istituito l’Albo delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di tenuta dell’albo ed i requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso.
3.
Per sostenere l’ammodernamento delle imprese iscritte all’Albo di cui al comma 2, la Regione può concedere contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione.
4.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
5.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.
Art. 5
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione del riso
1.
Al fine di sostenere il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2022, a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate.
2.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
3.
La tipologia degli impegni cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4.
All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'
articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)).
5.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.
Art. 6
Misure di sostegno a favore della produzione della “Pera dell’Emilia-Romagna” IGP
1.
Al fine di sostenere il settore della pericoltura, la Regione è autorizzata, per l’annualità 2022, a concedere aiuti per compensare le spese sostenute dalle imprese agricole per l’accertamento del rispetto del disciplinare per la coltivazione della “Pera dell’Emilia-Romagna” a indicazione geografica protetta (IGP).
2.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
3.
All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'
articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 21 del 2001.
4.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 600.000,00.
Art. 7
Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli
1.
La Regione, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche degli imprenditori agricoli e valorizzare le produzioni agricole locali, sostiene la realizzazione di aree riservate alla vendita diretta di prodotti agricoli in spazi pubblici dedicati.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per i seguenti interventi:
a)
recupero di edifici dismessi di proprietà pubblica e sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di pertinenza degli immobili;
b)
ristrutturazione, sistemazione, adeguamento e miglioramento di spazi aperti esistenti dismessi di proprietà pubblica;
c)
acquisto ed installazione di impianti, attrezzature, dotazioni legati all'attuazione dei mercati per la vendita diretta.
3.
I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti di cui al comma 2 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale in conformità e secondo i limiti posti stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e
108 del Trattato .
4.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00.
Art. 8
Intervento straordinario per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie
1.
Al fine di garantire maggiore efficacia nell’attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'
articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua, la Regione, per gli anni 2021 e 2022, concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna.
2.
Il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 è definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.
3.
Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 400.000,00 per l’esercizio 2021 e di euro 600.000,00 per l’esercizio 2022.
Sezione II
Economia della Conoscenza ed Infrastrutture
Art. 9
Misure a sostegno dell’ambito aeroportuale di Forlì
1.
La Regione, nel rispetto delle politiche di sostegno al settore aeroportuale e tenuto conto delle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia di Covid-19, nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto adottato dalla Commissione europea per sostenere l’economia nel contesto della suddetta pandemia, ed in particolare degli aiuti di importo limitato ai sensi della
sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final e dell’
articolo 54, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 , è autorizzata a concedere contributi per investimenti alle imprese per la gestione dell’aeroporto e per la manutenzione degli aeromobili operanti nell’ambito aeroportuale di Forlì.
2.
I contributi di cui al comma 1 concorrono alle spese di investimento necessarie al rilancio delle attività, sostenute dalle imprese beneficiarie a partire dal 1° gennaio 2021, nella misura massima del 75%.
3.
I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 3.000.0000,00 di cui 1.000.000,00 a valere sull’esercizio 2021 ed euro 2.000.000,00 a valere sull’esercizio 2022.
4.
Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo.
Art. 10
Misure a sostegno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola
1.
La Regione, in coerenza con le politiche di sostegno al settore turistico e dello sport nell’attuale contesto determinato dalla pandemia di Covid-19, è autorizzata per il 2021 a concedere contributi fino al limite massimo di euro 2.000.000,00 al Con.Ami Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale con sede ad Imola.
2.
I contributi di cui al comma 1 concorrono a coprire i costi sostenuti nel 2021 per l’organizzazione del Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, Gran Premio dell’Emilia- Romagna presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, non coperti dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico.
3.
Con apposito atto della Giunta regionale sono definiti i criteri, i tempi e le modalità di concessione ed erogazione del contributo, in conformità e secondo i limiti stabiliti dall’articolo 55
regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e
108 del Trattato .
Art. 11
Modifiche all’
articolo 6 della legge regionale n. 40 del 2002
1.
Dopo la
lettera d) del comma 2 dell’articolo 6, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3) è inserita la seguente lettera:
Sezione III
Contributi straordinari per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri
Art. 12
Contributo straordinario alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
1.
La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'
articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. A tal fine sostiene il programma di iniziative celebrative del settimo centenario della morte di Dante Alighieri, riconoscendo alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì un contributo straordinario nel limite massimo di euro 100.000,00 per l’esercizio 2021.
2.
La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.
Art. 13
Contributo straordinario per il film “Dante” per produzione cinematografica
1.
La Regione Emilia-Romagna, perseguendo gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale secondo quanto previsto dallo Statuto regionale ed in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri, è autorizzata a concedere per l’esercizio 2021 un contributo straordinario nel limite massimo di euro 120.000,00 alla società Produzione Duea Film S.p.A. per il film “Dante” , con regia di Pupi Avati, prodotto dalla società Produzione Duea Film S.p.A. e RAI Cinema S.p.A.
2.
La Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo. La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione dietro presentazione di una relazione sul progetto ammesso a contributo unitamente a un rendiconto finanziario.
Sezione IV
Turismo
Art. 14
Sostegno alle manifestazioni storiche e della tradizione
1.
La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera c) e le finalità di promozione e sostegno della cultura di cui all’
articolo 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, nonché, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, promuove lo sviluppo del turismo quale settore strategico di sviluppo economico, sostenibile e sociale del territorio regionale e riconosce in tale ambito il valore degli eventi culturali e delle manifestazioni storiche e della tradizione.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna sostiene la manifestazione “Carnevale di Cento” del 2021, concedendo al Comune di Cento un contributo straordinario nel limite massimo di euro 150.000,00. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l’erogazione del contributo.
3.
Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione integra le risorse per l’erogazione dei contributi di cui all’
articolo 7 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 3 (Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna), finalizzati al sostegno delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna inserite nel calendario previsto dal
comma 1 dell’articolo 4 della medesima legge , incrementando di euro 100.000,00 il limite di spesa complessivo previsto per i contributi di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1406 del 13 settembre 2021.
Sezione V
Ambiente
Art. 15
(modificato da art. 10 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)
Disposizioni sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili
1.
Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e in attuazione degli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione del sistema energetico regionale, sono da considerarsi sempre
ammissibili all’installazione di impianti fotovoltaici le aree a servizio di discariche di rifiuti, regolarmente autorizzate, non in fase di gestione operativa, nonché le aree afferenti alle infrastrutture del servizio idrico integrato, da considerarsi in ogni caso aree produttive.
Art. 16
Disposizioni per il rispetto della tempistica di realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato
1.
Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data.
2.
Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
MODIFICHE A LEGGI REGIONALI
Art. 17
Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2019
1.
Il
comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della
legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) è sostituito dal seguente:
"1.
È istituito il Tavolo apistico regionale con funzioni tecnico-consultive, composto da componenti designati tra funzionari regionali dei settori Agricoltura e Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti, un funzionario rappresentante dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, un funzionario rappresentante dei Servizi veterinari delle Aziende USL e da un componente designato da ciascuna delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici regionali".
2.
Nel
comma 3 dell’articolo 4, della legge regionale n. 2 del 2019 sono soppresse le parole
“dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna”
e
“dai Servizi veterinari delle Aziende USL”.
Art. 18
Modifiche all’
articolo 2 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
Il
comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 2 (Norme per la produzione di sementi di piante allogame e non allogame. Abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 30) è sostituito dal seguente:
“1.
I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che intendono coltivare nell'ambito del territorio regionale piante allogame e non allogame, individuate dalla Giunta regionale, comunicano alla Regione tale intenzione e presentano un programma di coltivazione e/o un programma di variazione."
2.
Il
comma 3 dell’articolo 2, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:
“3.
La Regione decide con provvedimento motivato sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione entro quaranta giorni dalla loro presentazione. In caso di programmi che presentino interferenze non risolte tra le coltivazioni, la Regione, ai fini della propria decisione sui programmi di coltivazione e sui programmi di variazione, acquisisce il parere del Comitato di cui all’art. 4. Il provvedimento di approvazione dei programmi è pubblicato nel sito internet della Regione.”
3.
Nel
comma 4 dell’articolo 2, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole
“ed agli Enti territorialmente competenti”.
Art. 19
Modifiche all’
articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
La
lettera c) del comma 2 dell’articolo 3, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituita dalla seguente:
2.
Al termine del
comma 3 dell’articolo 3, della legge regionale n. 2 del 1998 sono aggiunte le seguenti parole:
“che gode di diritto di pre-uso e adotta misure necessarie per evitare tali danni.”
Art. 20
Modifiche all’
articolo 4 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
La
lettera b) del comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituita dalla seguente:
Art. 21
Modifiche all’
articolo 5 della legge regionale n. 2 del 1998
Art. 22
Modifiche all’
articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
Nel
comma 1 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 le parole
“L'Ente territorialmente competente”
sono sostituite dalle parole
“La Regione”.
2.
Nel
comma 3 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole
“Copia del verbale è trasmessa immediatamente all'Ente territorialmente competente”.
3.
Nel
comma 4 dell’articolo 6, della legge regionale n. 2 del 1998 le parole
“L'Ente territoriale”
sono sostituite dalle parole
“La Regione”.
Art. 23
Modifiche all’
articolo 7 della legge regionale n. 2 del 1998
1.
Il
comma 1 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 è sostituito dal seguente:
“1.
I produttori sementieri ed i coltivatori-moltiplicatori in proprio che presentano il programma di coltivazione o il programma di variazione, di cui all’articolo 2, comma 1, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Regione sono puniti, per ciascun programma la cui scadenza non è rispettata, con la sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00. Decorso tale termine il programma di coltivazione o il programma di variazione s'intendono non presentati.”
3.
Nel
comma 5 dell’articolo 7, della legge regionale n. 2 del 1998 sono soppresse le parole
“mentre quelle riscosse ai sensi dei commi 3 e 4 sono introitate nel bilancio dell'Ente interessato”.
Art. 24
Modifiche alla
legge regionale n. 9 del 2021
1.
Nel
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023) l’importo di
323.972.093,16
è sostituito da
“332.479.263,32”.
2.
Nel
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2021 l’importo di
82.801.401,35
è sostituito da
“74.294.231,19”.
3.
Gli allegati di cui al
comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2021 vengono sostituiti secondo la seguente indicazione:
a)
tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
b)
riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
c)
tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
d)
riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
e)
quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);
f)
prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
h)
prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);
i)
nota integrativa all’assestamento e prima variazione generale del bilancio 2021-2023 (allegato 10);
m)
variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere (allegato 14)”.
Art. 25
Modifica all’
articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2021
1.
All’
articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 11 (Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
“2-bis.
I contributi di cui al comma 1 sono altresì concessi alle Istituzioni già costituite, ai sensi dell’
articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora operanti nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari alla persona”.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 26
(modificato comma 1 da art. 15 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19)
Disposizioni finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli da 2 a 9 e
da 11 a 14 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito dei fondi speciali, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023.
2.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 10 della presente legge, per l’esercizio finanziario 2021, la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata, per euro 1.273.000,00 dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito dei fondi speciali, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2021-2023, per euro 300.000,00 attraverso la riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 2 “Bonus una tantum” per guide turistiche e accompagnatori turistici della
legge regionale 6 aprile 2021 , n. 2 (Interventi urgenti a favore delle professioni turistiche, del volontariato e delle altre attività economiche in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. norme in materia di termini amministrativi) e per euro 427.000,00 attraverso la riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 3 “Bonus una tantum” per i maestri di sci e snowboard della
legge regionale n. 2 del 2021.
3.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.
Art. 27
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).
Note del Redattore:
L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3 è ridotta di euro 660.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10
L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 è ridotta di euro 328.000,00 ai sensi dell' articolo 8 L.R. 28 luglio 2022, n. 10