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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

Art. 13
Gestione digitale dei procedimenti amministrativi
1. Per finalità di semplificazione amministrativa, i procedimenti in materia di agricoltura sono gestiti in modalità telematica.
2. La gestione digitale dei procedimenti amministrativi è effettuata attraverso l’insieme degli specifici applicativi regionali nei quali sono inseriti i documenti e i dati di supporto oltre a quanto già presente in Anagrafe delle aziende agricole.
3. I soggetti che intendono presentare istanze, dichiarazioni e comunicazioni relativamente ad interventi in materia di agricoltura, utilizzano gli applicativi della Regione o di AGREA.
4. Fatti salvi i compiti e le funzioni assegnati dalla legge ai Centri di Assistenza Agricola, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni stipulate in attuazione di disposizioni di legge, i soggetti iscritti all'Anagrafe possono consultare il proprio fascicolo aziendale e possono attivare per via telematica i procedimenti amministrativi, oltre a verificare lo stato di avanzamento delle istanze presentate, ove l’applicativo lo consenta.
5. I documenti informatici e le scansioni per immagine di documenti analogici, presentati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono conservati nel sistema di gestione documentale della Regione o di AGREA, secondo la titolarità dei procedimenti amministrativi.

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