Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

Titolo I
Funzioni e programmazione
Art. 2
Funzioni
1. Spettano alla Regione le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, la programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa unionale, statale e regionale.
2. Sono in particolare di competenza della Regione:
a) la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in applicazione della disciplina unionale, statale e regionale;
b) il presidio dei rapporti con lo Stato e l’Unione Europea per gli aspetti di programmazione, pianificazione e gestione dei programmi di intervento comunitari in materia di Politica Agricola Comune (PAC);
c) la gestione degli interventi e delle misure cofinanziate dall’Unione Europea, garantendo il raccordo con l’Organismo Pagatore regionale (AGREA);
d) la gestione degli interventi nazionali a favore delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti;
e) le certificazioni fitosanitarie e i controlli necessari alla produzione e alla circolazione dei prodotti vegetali, il rilascio delle abilitazioni per l’acquisto di prodotti fitosanitari e l’abilitazione dei consulenti;
f) gli interventi per lo sviluppo aziendale e dell’imprenditoria giovanile, nonché quelli a favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione del settore agroalimentare;
g) gli interventi collegati alla sostenibilità ambientale ed alla diversificazione dell’impresa agricola;
h) i rapporti con istituti ed enti esercenti il credito agrario, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso, nonché la concessione e la liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui;
i) il sostegno agli organismi di garanzia nel settore agricolo;
j) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la vigilanza e il controllo sulle attività delle organizzazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari sia regionali che comunitari;
k) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività di assistenza tecnica in agricoltura e le attività di formazione;
l) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali;
m) le attività e le azioni relative alle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata, compresa l’attività di vigilanza, così come previste dalla normativa nazionale e unionale;
n) il supporto nelle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali;
o) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati e l’istituzione e la tenuta di albi ed elenchi previsti dalla legislazione nazionale o regionale;
p) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo;
q) le funzioni collegate alla riproduzione animale e le attività di rilascio di autorizzazioni nel settore zootecnico;
r) il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale, di coltivatore diretto e l’applicazione della disciplina sui contratti agrari;
s) ogni altra funzione amministrativa e di controllo di competenza della Regione in applicazione della disciplina unionale e nazionale.
Art. 3
Programmazione
1. La Regione presidia, sulla base della regolamentazione unionale e nazionale, l’elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale, che individua le azioni e gli interventi prioritari per il settore agricolo in coerenza con gli obiettivi definiti dalla PAC.
2. In attuazione di leggi regionali di settore, la Regione approva altresì i programmi di intervento ed i documenti attuativi, conformemente alla disciplina unionale in materia di Aiuti di Stato.
3. La Regione concorre inoltre alla definizione e all’attuazione in ambito regionale dei programmi nazionali di sostegno previsti dalla disciplina unionale in materia di organizzazioni comuni di mercato.
4. La Regione attraverso gli strumenti di programmazione unionale e regionale persegue i seguenti obiettivi:
a) assicurare competitività ed efficienza ai sistemi produttivi agricoli ed agroalimentari regionali;
b) contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito degli imprenditori e degli occupati in agricoltura favorendo il dialogo sociale;
c) sviluppare azioni volte alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità dei prodotti e alla loro promo-valorizzazione sui mercati;
d) promuovere lo sviluppo e la qualificazione degli strumenti di auto-organizzazione dei produttori per rafforzare la capacità di governo dei processi di filiera e di collocamento del prodotto sul mercato finale;
e) favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura;
f) promuovere lo sviluppo rurale per una gestione equilibrata del territorio, per la difesa dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la valorizzazione del paesaggio agrario;
g) favorire lo sviluppo socio-economico delle zone di montagna e delle aree svantaggiate;
h) sostenere le imprese attraverso investimenti nel sistema della conoscenza, della ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali e nell’agricoltura di precisione.

Espandi Indice