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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

Titolo II
Consultazione delle parti sociali
Art. 4
Consulta agricola regionale
1. È costituita la Consulta agricola regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole professionali, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori.
2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale in ordine:
a) alle linee generali di politica agricola;
b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte agricola;
c) ai progetti di legge regionali interessanti il settore;
d) ai programmi di attività e di intervento e ai criteri e parametri di riparto dei finanziamenti relativi ai settori;
e) alle direttive;
f) ad ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.
3. La Giunta regionale definisce i criteri di rappresentatività per la costituzione della Consulta e disciplina le relative modalità di funzionamento.
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con atto della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alla Consulta non comporta oneri a carico della Regione.
6. La Giunta regionale può istituire anche tavoli tematici per affrontare specifiche problematiche del comparto agricolo ed agroalimentare a cui partecipano i componenti della Consulta e i portatori di interessi settoriali.

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