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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

Titolo III
Semplificazione norme procedurali e sanzionatorie
Art. 5
Ammissione alle provvidenze e procedure
1. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura sono concessi sulla base delle istanze rivolte dagli interessati e dei criteri predefiniti ai sensi dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell' articolo 27 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso).
2. Ai procedimenti di concessione ed erogazione di provvidenze si applicano le normative nazionali in materia di regolarità contributiva e disciplina antimafia.
3. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura non possono essere concessi qualora risulti il mancato rispetto, da parte dei richiedenti, delle condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente.
Art. 6
Forme di provvidenze e strumenti di intervento finanziario
1. La Regione, nel rispetto della normativa unionale e nazionale, per la realizzazione di interventi di sostegno alle imprese può concedere le seguenti forme di provvidenze:
a) contributi in conto capitale: consistono nell'erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento a iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione a iniziative o attività;
b) contributi in conto interessi: consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle imprese agricole per investimenti presso istituti o organismi che si convenzionino a tale fine con la Regione;
c) garanzie: consistono nel rilascio di garanzie a favore delle imprese agricole per prestiti o mutui a medio e lungo termine;
d) altre forme di aiuto: consistono nella erogazione di contributi finanziari concessi dalla Regione per la realizzazione di iniziative e interventi di settore.
2. Per le funzioni che comportano l’erogazione di contributi per il concorso nell'ammortamento di prestiti e mutui o per finanziamenti a medio o lungo termine, le erogazioni sono effettuate direttamente dalla Regione agli istituti di credito o agli organismi di garanzia.
3. La concessione dei contributi da parte della Regione è subordinata alla effettiva stipula del contratto di mutuo.
4. La Regione provvede alla liquidazione della spesa ed alla emissione dei titoli di pagamento sulla base degli atti definitivi di concessione e della documentazione probatoria dell'avvenuta stipula dei prestiti e mutui agevolati.
Art. 7
Validità della documentazione e condizioni di procedibilità delle domande
1. In applicazione dell'istituto dell'autocertificazione la documentazione presentata a corredo di singola domanda si intende utilmente presentata, purché non siano intervenute modificazioni, anche a corredo di ulteriori domande rivolte alla stessa amministrazione. A tale fine nelle ulteriori domande il richiedente dovrà dichiarare quali documenti abbia già presentato all'ente ed a quale domanda siano allegati, nonché dichiarare che tali documenti mantengono inalterata la loro validità, fatta salva comunque l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
2. I dati, i documenti e le informazioni in possesso di altre amministrazioni o contenuti in banche dati ufficiali sono acquisiti d’ufficio, anche mediante interconnessione qualora disponibili sistemi di interscambio.
3. Ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni unionali e dalla relativa disciplina di attuazione, la realizzazione di interventi o attività oggetto di contributi deve intervenire successivamente alla presentazione delle domande.
4. La realizzazione di opere ed acquisti successivamente alla presentazione della domanda non comporta impegno di finanziamento da parte dell'amministrazione né dà diritto a precedenze o priorità.
Art. 8
Erogazione di acconti
1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, la Regione può erogare acconti del contributo concesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria.
2. Per i pagamenti di competenza dell’Organismo Pagatore regionale gli acconti saranno erogati secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione Europea.
Art. 9
Revoche e sanzioni
1. La Regione revoca le provvidenze concesse:
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse, salva l'applicazione dell'articolo 10 in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione e di uso;
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'amministrazione a riconoscere benefici non dovuti;
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione di contributi.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato motivo per non più di diciotto mesi.
3. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa.
4. Nell’ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1 oltre a quanto previsto dal comma 3 verrà disposta l’esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura a decorrere dalla data di adozione dell’atto di revoca, in applicazione di quanto stabilito dall' articolo 75 comma 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 Sito esterno.
5. L’esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura potrà essere inoltre disposta nei casi previsti dagli atti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi, fino ad un massimo di un anno a decorrere dalla data di adozione dell’atto di revoca, ovvero maggior o minor termine se definito espressamente da disposizioni nazionali o comunitarie.
6. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire non superiore a ventiquattro mesi, nonché la durata dell’esclusione dalle provvidenze. Quando il recupero delle somme sia di competenza dell’Organismo Pagatore regionale, la decisione in ordine alla eventuale rateazione verrà assunta dall’Organismo medesimo.
7. Le domande finalizzate all’ottenimento di provvedimenti di concessione di provvidenze presentate nel periodo di esclusione dalle agevolazioni saranno dichiarate inammissibili.
8. Nell’ipotesi di revoca o recupero di agevolazioni cofinanziate dall’Unione Europea le disposizioni di cui al comma 3 in ordine al calcolo degli interessi con la maggiorazione a titolo di sanzione amministrativa si applicano qualora non sia prevista una diversa disciplina a livello comunitario o se tale disciplina sia demandata allo stato membro e non vi siano norme nazionali di attuazione.
9. La rinuncia al contributo successiva al provvedimento di concessione senza aver ottenuto acconti non comporta, di norma, applicazione di sanzioni, fatto salvo quanto espressamente previsto negli atti che disciplinano la concessione ed erogazione dei contributi.
10. Ai procedimenti di revoca riferiti a pagamenti per superficie o per capi di bestiame nell’ambito della programmazione sullo sviluppo rurale si applicano esclusivamente le disposizioni comunitarie e nazionali.
Art. 10
Vincoli di destinazione e d’uso
1. I beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi pubblici sono inalienabili e soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale per ogni bene. Il vincolo decorre dalla data di pagamento a saldo dei contributi.
2. La Regione può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione e di uso dei beni e delle opere oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, a condizione che le finalità per le quali furono concesse le agevolazioni siano, almeno parzialmente, perseguite. In tal caso le agevolazioni sono ridotte in proporzione al periodo residuo per il quale i beni e le opere non sono stati destinati alla destinazione e uso previsto.
3. La cessione di beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, ancorché soggetti a vincolo di destinazione, nell’ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d’azienda o per decesso del titolare dell’impresa individuale, può essere autorizzata dalla Regione a favore di imprese che si impegnino ad osservare gli obblighi in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazione non comporti un indebito vantaggio che verrà calcolato tenendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui verrà scomputato l’aiuto erogato. In assenza di autorizzazione preventiva si procederà alla revoca dei contributi concessi secondo le modalità di cui all’articolo 9.
4. Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell’impresa comporta la revoca dei contributi concessi secondo le modalità di cui all’articolo 9.
5. Qualora la normativa comunitaria relativa all’attuazione di programmi, piani o misure cofinanziate dall’Unione Europea definisca vincoli di destinazione e di uso di durata o modalità di applicazione diversi da quelli definiti ai commi 1, 2, 3 e 4, ai beneficiari degli interventi verrà applicata la normativa unionale e per quanto compatibile la disciplina del presente articolo.

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