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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

Titolo IV
Sistema Informativo Agricolo Regionale e digitalizzazione dei procedimenti
Art. 11
Sistema Informativo Agricolo Regionale
1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Sito esterno (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti in materia di agricoltura.
2. Per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, è istituito il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) quale strumento di organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa nonché per il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate.
3. Il SIAR, oltre all’Anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 12, comprende gli applicativi gestionali dei procedimenti della Regione.
4. Nell'ambito del SIAR sono sviluppate anche le componenti specifiche e gli applicativi per la gestione dei procedimenti di competenza dell'Organismo Pagatore regionale.
5. La gestione degli applicativi e le necessarie implementazioni spettano alla Regione e all’Organismo Pagatore regionale in relazione alla titolarità dei procedimenti amministrativi.
6. Il SIAR opera in connessione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), garantendo l'interoperabilità dei sistemi anche attraverso la sincronizzazione e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni, secondo quanto stabilito dalle linee guida di sviluppo del SIAN, approvate a livello nazionale.
7. Il SIAR è integrato con il Sistema Informativo Regionale (SIR), quale componente verticale, dedicata alla gestione dei dati del settore primario; esso si avvale dell'infrastruttura tecnologica del SIR.
8. I dati di fonte amministrativa e con finalità statistica presenti nelle banche dati del SIAR, in forma aggregata e anonima, confluiscono nel sistema Open Data della Regione.
Art. 12
Anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna
1. L'Anagrafe delle aziende agricole dell’Emilia-Romagna, istituita in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 Sito esterno (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 Sito esterno), è integrata nel SIAR ed è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica di registri informatici detenuti da altri enti pubblici.
2. Il fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 Sito esterno è parte integrante dell’Anagrafe delle aziende agricole.
3. L’Anagrafe delle aziende agricole è disciplinata da uno specifico regolamento regionale.
Art. 13
Gestione digitale dei procedimenti amministrativi
1. Per finalità di semplificazione amministrativa, i procedimenti in materia di agricoltura sono gestiti in modalità telematica.
2. La gestione digitale dei procedimenti amministrativi è effettuata attraverso l’insieme degli specifici applicativi regionali nei quali sono inseriti i documenti e i dati di supporto oltre a quanto già presente in Anagrafe delle aziende agricole.
3. I soggetti che intendono presentare istanze, dichiarazioni e comunicazioni relativamente ad interventi in materia di agricoltura, utilizzano gli applicativi della Regione o di AGREA.
4. Fatti salvi i compiti e le funzioni assegnati dalla legge ai Centri di Assistenza Agricola, ivi compresi quelli derivanti da convenzioni stipulate in attuazione di disposizioni di legge, i soggetti iscritti all'Anagrafe possono consultare il proprio fascicolo aziendale e possono attivare per via telematica i procedimenti amministrativi, oltre a verificare lo stato di avanzamento delle istanze presentate, ove l’applicativo lo consenta.
5. I documenti informatici e le scansioni per immagine di documenti analogici, presentati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, sono conservati nel sistema di gestione documentale della Regione o di AGREA, secondo la titolarità dei procedimenti amministrativi.

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