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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2021, n. 15

REVISIONE DEL QUADRO NORMATIVO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 1997 (NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 322 del 15 novembre 2021

Titolo V
Disposizioni finali
Art. 14
Norma finanziaria
1. Per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.
2. Per gli esercizi successivi al 2023, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 15
Abrogazioni
1.
La legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1993, n. 34 ” è abrogata.
Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. I procedimenti amministrativi di revoca delle provvidenze attivati in vigenza della legge regionale n. 15 del 1997 sono conclusi secondo le disposizioni in essa previste.
2. I vincoli di destinazione e di uso di durata decennale imposti ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, a seguito dell’entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti in cinque anni.
3. Il rinvio alla legge regionale n. 15 del 1997 in merito all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, disposto in altre leggi regionali o regolamenti, si intende riferito alla presente legge.

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