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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 84 Sito esterno, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 334 del 26 novembre 2021

Art. 11
Attestati di prestazione energetica degli edifici e disposizioni in materia di impianti termici
1. Gli attestati di prestazione energetica rilasciati sulla base della disciplina vigente nella regione Marche in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla data di scadenza ivi contenuta e sono considerati conformi a quanto previsto dalla disciplina della regione Emilia-Romagna.
2. Per gli impianti di climatizzazione esistenti rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina regionale vigente in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la predisposizione e la trasmissione del relativo libretto è effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Il primo controllo di efficienza energetica è effettuato nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa della regione Emilia-Romagna, facendo riferimento alla data dell’ultimo controllo effettuato e trasmesso all’autorità competente con le modalità previste dalla disciplina vigente nella regione Marche prima della entrata in vigore della presente legge.

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