LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18
MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 84 , CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 334 del 26 novembre 2021
Art. 13
Disposizioni in materia di agriturismi
1.
La Regione dispone l’iscrizione d’ufficio nell’elenco degli Operatori Agrituristici delle imprese in possesso di autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività agrituristica, operanti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, con le tipologie di servizio ed i volumi di attività già autorizzati o oggetto di finanziamento con il Programma di sviluppo rurale della regione Marche, compresi quelli riferiti ad imprese situate nei Comuni oggetto di distacco e aggregazione ai sensi della
legge regionale n. 17 del 2009.
2.
Le imprese agrituristiche operanti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio provvedono all’adeguamento della propria struttura produttiva ed organizzativa aziendale ai parametri previsti dalla disciplina regionale di riferimento entro la data del 31 dicembre 2026, con riferimento al rapporto di connessione e alla relativa certificazione.