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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 84 Sito esterno, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 334 del 26 novembre 2021

Art. 14
Disposizioni in materia di strutture ricettive
1. Per l’avvio di nuove strutture ricettive e la riclassificazione ad un diverso livello di classifica di strutture ricettive esistenti ubicate nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio trovano applicazione la legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità) e relative norme attuative.
2. Competono ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio le funzioni amministrative afferenti i procedimenti di avvio e classificazione, nonché le funzioni di controllo, delle strutture ricettive ubicate nei rispettivi territori.
3. Le strutture ricettive esistenti ubicate nei territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, autorizzate sulla base della normativa della regione Marche, continuano ad operare e mantengono il livello di classifica loro attribuito. Esse devono provvedere all’adeguamento dei requisiti di esercizio e di classificazione ai parametri previsti dalla disciplina della regione Emilia-Romagna entro la data del 31 dicembre 2024.

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