Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2021, n. 18

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 MAGGIO 2021, N. 84 Sito esterno, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 334 del 26 novembre 2021

Art. 15
Disposizioni in materia di Guide Ambientali Escursionistiche
1. Ai soggetti residenti e a coloro che svolgono attività di guida ambientale escursionistica (GAE) con sede nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, che abbiano ottenuto dalla regione Marche l’abilitazione all’esercizio della relativa professione turistica alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la validità di tale abilitazione per l’esercizio della professione, oltre che nei suddetti Comuni, anche nel restante territorio della regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle condizioni di esercizio di cui ai commi 2 e 8 dell’art. 3 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) della Regione Emilia-Romagna, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Al fine del mantenimento della validità dell’autorizzazione, i soggetti di cui al comma 1 dovranno superare con esito positivo la verifica sulla conoscenza del territorio della regione Emilia-Romagna di cui alla delibera della Giunta regionale 24 ottobre 2011, n. 1515 entro il 31 dicembre 2023.

Espandi Indice